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Ordinanza — n. 33300/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and improper challenge to execution court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Comis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Comis challenged the execution court's refusal to apply Article 671 of the Code of Criminal Procedure regarding two attempted robbery charges, arguing the judge failed to properly assess the uniqueness of the criminal plan. The court rejected this because Comis offered no substantive evidence to undermine the execution judge's factual findings on the distinct nature of the crimes and the lack of a unified criminal scheme.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal against an execution court's decision is inadmissible if the appellant fails to provide substantive arguments capable of overturning the factual reasoning or legal assessment already established by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility execution court reasoning attempted robbery charges uniqueness of criminal plan Article 671 Code of Criminal Procedure correità altri reati doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
- Rilevato che l'unico motivo, con cui Salvatore Comis ha censurato la mancata applicazione da parte della Corte di appello di Torino, giudice dell'esecuzione, dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
- Rilevato che l'unico motivo, con cui Salvatore Comis ha censurato la mancata applicazione da parte della Corte di appello di Torino, giudice dell'esecuzione, dell'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS SALVATORE nato a CATANIA il 18/11/1971 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che l'unico motivo, con cui Salvatore Comis ha censurato la mancata applicazione da parte della Corte di appello di Torino, giudice dell'esecuzione, dell'art. 671 cod. proc. pen. relativamente ai due reati di tentata rapina da lui commessi nel dicembre 2014, in Ravenna, e nell'aprile 2015, in Torino, prospetta una violazione delle norme di riferimento che non si riscontra: invero, a fronte delle congrue e non illogiche considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di adeguata prova nel caso concreto dell'unicità del disegno criminoso, che presupponeva la dimostrazione che ab origine il programma criminoso fosse stato strutturato in modo completo, almeno nelle sue linee generali, il ricorrente ha svolto - non consentite - contestazioni di merito; - Constatato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che, pur trattandosi di violazioni omogenee, esse avevano riguardato delitti commessi in luoghi e tempi diversi, con diversità di concorrenti, senza connotazioni di analogia nelle fattispecie concrete, anzi contraddistinte, ciascuna, da modalità peculiari, pure con riferimento al compito eseguito da Comis, inerente all'apertura delle porte per l'accesso ai luoghi di rapina, compito tale da far presumere che Comis venisse chiamato dai complici di volta in volta, senza possibilità di una sua programmazione della serie criminosa; sicché i fatti risultavano sintomatici della sola capacità criminale del reo nella commissione di delitti contro il patrimonio; - Osservato che, a fronte di tale motivato approdo, il ricorrente ha opposto censure sostanzialmente volte a esaltare, in punto di fatto, indicatori dal giudice dell'esecuzione ritenuti insufficienti, senza però incrinare il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, rispetto a cui i rilievi difensivi prospettano la, già segnalata, rivalutazione di merito; - Rilevato pertanto che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della - equa - somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore