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Ordinanza — n. 33299/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming gross falsification of residence permit was not recognized by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33299/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Modou Diouf inadmissible, upholding his conviction for one year of imprisonment. The lower court correctly found that the electronic residence permit and passport presented were deceptive despite being in electronic format, as they displayed the defendant's likeness and original characteristics. The court ruled that the falsification was not 'gross' or immediately recognizable to the naked eye, thus rejecting the argument that the lower court failed to apply the correct legal standard for excluding criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 49 cod. pen.; Art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Criminal liability for creating entirely false residence permits or altering true ones is excluded only if the falsification is gross and immediately recognizable to any person without special investigation.

Parole chiave

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gross falsification standard residence permit validity electronic document deception criminal liability exclusion immediate recognizability test falsità ideologica in documenti documenti d'identità frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
286, a lui ascritti e che l'imputato, con il ricorso, ha articolato due motivi, fra loro connessi, volti a evidenziare la violazione dell'art. 49 cod.
Art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 49 cod. pen
286, a lui ascritti e che l'imputato, con il ricorso, ha articolato due motivi, fra loro connessi, volti a evidenziare la violazione dell'art. 49 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF MODOU nato il 25/09/1981 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Premesso che la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a Modou Diouf alla pena di anni uno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a lui ascritti e che l'imputato, con il ricorso, ha articolato due motivi, fra loro connessi, volti a evidenziare la violazione dell'art. 49 cod. pen. e il vizio di motivazione per non avere, i giudici del merito, riconosciuto il carattere grossolano della falsificazione del permesso di soggiorno, peraltro con data risalente al 21 gennaio 2015, documento immediatamente riconoscibile come atto contraffatto; - Considerato che la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non illogica, avendo osservato che la patente e il permesso di soggiorno falsificati e utilizzati l'imputato erano stati redatti in formato elettronico e mostrati al momento del controllo in guisa da presentare tutte le caratteristiche dei documenti originali, ivi inclusa l'effigie dell'imputato, con loro conseguente attitudine decettiva: valutazioni - conformi al corretto principio secondo cui per escludere la punibilità nel caso di creazione di permessi di soggiorno interamente falsi o di alterazione di permessi veri occorre che la falsificazione sia grossolana, ossia immediatamente riconoscibile ictu °cui/ da chiunque, senza necessità di particolari indagini - a fronte delle quali le doglianze si sono esaurite nella, non consentita, rivalutazione di merito degli elementi acquisiti, confutativa della questione sceverata dalla Corte territoriale; - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consgliere e tensore Il