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Ordinanza — n. 33297/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit and improper contestation of execution judge's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33297/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The execution judge had rejected the appellant's claims regarding extortion and theft, noting the crimes stemmed from habitual criminal tendencies rather than a single planned scheme. The appellant's arguments were deemed insufficient to challenge the factual reasoning or the judge's assessment of the criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if the grounds raised do not constitute a violation of law and merely seek a re-evaluation of the merits without undermining the factual reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal execution order lack of merit criminal intent procedural costs reati contro il patrimonio altri reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
- Osservato che l'unico motivo, con cui Domenico Giovanni Neroni ha censurato la mancata applicazione dell'art. 671 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
- Osservato che l'unico motivo, con cui Domenico Giovanni Neroni ha censurato la mancata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERONI DOMENICO GIOVANNI nato a MESSINA il 15/12/1988 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Osservato che l'unico motivo, con cui Domenico Giovanni Neroni ha censurato la mancata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. relativamente ai reati di estorsione e furto, da un lato, e di ricettazione, dall'altro, da lui commessi nel luglio 2012, prospetta una violazione di legge che non si riscontra: invero, a fronte delle congrue e lineari considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di adeguata prova nel caso concreto dell'unicità del disegno criminoso, che presupponeva la dimostrazione che ab origine il programma criminoso fosse stato strutturato in modo completo, almeno nelle sue linee generali, il ricorrente ha svolto - non consentite - contestazioni di merito; - Considerato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che, pur essendo state consumate - le violazioni - a pochi giorni di distanza, il reato antecedente, di ricettazione, commesso il 18 luglio 2012, aveva riguardato un ciclomotore già oggetto di furto il 14 luglio 2012, mentre l'altra fattispecie aveva riguardato il furto di un'autovettura commesso il 20 luglio 2012 e poi offerto in restituzione al proprietario con modalità estorsive, e, soprattutto, che essi erano sintomatici dell'abituale dedizione di Neroni alla commissione di delitti contro il patrimonio, come emergeva dal certificato del casellario, sicché tali reati erano il frutto di scelte estemporanee, originate da mera inclinazione alla devianza; - Constatato che, a fronte di tale motivato approdo, il ricorrente ha opposto censure sostanzialmente volte a esaltare, in punto di fatto, indicatori dal giudice dell'esecuzione ritenuti insufficienti, nonché a sollecitare la riconsiderazione dell'ambito considerato, senza però incrinare il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, rispetto a cui i rilievi difensivi prospettano la, già segnalata, rivalutazione di merito; - Rilevato pertanto che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della - equa - somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Co,ns liereiestensore D E POSITA T A Il Presidente