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Ordinanza — n. 33296/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAROUF HASSAN nato il 21/03/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; - Rilevato che Hassan Maarouf ha proposto ricorso personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, riconoscendo la continuazione con altro reato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la condanna dell'imputato per il reato di porto ingiustificato di coltello al di fuori dell'abitazione; - Premessa l'inammissibilità dell'istanza di discussione orale formulata successivamente dal suo difensore, sulla scorta della normativa emergenziale, la quale non si estende ai procedimenti in camera di consiglio non partecipata, ex art. 611 cod. proc. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; ciò, in disparte l'evidente carattere rivalutativo di merito delle prime due doglienza, in punto di vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e di mancata affermazione della prevalenza sulle aggravanti delle attenuanti generiche riconosciutegli; - Ritenuto, poi, che la terza doglianza, relativa alla questione di costituzionalità della limitazione al difensore della restrizione della legittimazione impugnatoria innanzi alla Corte di legittimità sia manifestamente infondata (trattandosi di argomento esaustivamente scrutinato da Sez.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 611 cod. proc. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; ciò, in disparte l'evidente carattere rivalutativo di merito delle prime due doglienza, in punto di vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e di mancata affermazione della prevalenza sulle aggravanti delle attenuanti generiche riconosciutegli; - Ritenuto, poi, che la terza doglianza, relativa alla questione di costituzionalità della limitazione al difensore della restrizione della legittimazione impugnatoria innanzi alla Corte di legittimità sia manifestamente infondata (trattandosi di argomento esaustivamente scrutinato da Sez.

Parole chiave

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diritto a un difensore motivi di cassazione diritto a un ricorso effettivo procedure di ricorso istanza di revisione penale porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
art. 613 cod. proc. pen
272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAROUF HASSAN nato il 21/03/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Hassan Maarouf ha proposto ricorso personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, riconoscendo la continuazione con altro reato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la condanna dell'imputato per il reato di porto ingiustificato di coltello al di fuori dell'abitazione; - Premessa l'inammissibilità dell'istanza di discussione orale formulata successivamente dal suo difensore, sulla scorta della normativa emergenziale, la quale non si estende ai procedimenti in camera di consiglio non partecipata, ex art. 611 cod. proc. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; ciò, in disparte l'evidente carattere rivalutativo di merito delle prime due doglienza, in punto di vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e di mancata affermazione della prevalenza sulle aggravanti delle attenuanti generiche riconosciutegli; - Ritenuto, poi, che la terza doglianza, relativa alla questione di costituzionalità della limitazione al difensore della restrizione della legittimazione impugnatoria innanzi alla Corte di legittimità sia manifestamente infondata (trattandosi di argomento esaustivamente scrutinato da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione); - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il C ns2gliere estensore