Italian Court dismisses appeal as generic protest lacking specific legal or factual grounds for sentencing complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Renato Boager's appeal inadmissible for failing to provide specific factual and legal grounds for his complaint regarding the severity of his sentence. Although the appellate court had reduced his prison term and fine, the appellant's argument was deemed a generic protest without the requisite detailed reasoning to challenge the judicial decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Boager was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; An appeal against a criminal judgment must be supported by specific factual and legal arguments; a generic protest lacking explicit reasons for the alleged violation of law or defect in reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOAGER RENATO nato a PACHINO il 06/08/1965 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Renato Boager dal reato di minaccia sub 7) e ha confermato la condanna per gli altri reati (intralcio alla giustizia, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., porto di esplosivo, danneggiamenti) rideterminando la pena a lui inflitta in anni cinque, mesi nove di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, oltre alle statuizioni civili, l'imputato ha, con il ricorso, sviluppato un unico motivo con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta lamentandone la gravosità; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto esso si è risolto in una generica protesta, priva dell'esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la censura, a sua volta contrapposta a un'adeguata e coerente motivazione fornita dal giudice del merito, anche in riferimento al trattamento sanzionatorio; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della - equa - somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consiliere estensore 4" - Il President