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Ordinanza — n. 33293/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33293/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33293/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVERINO SAVERIO nato a TERMINI IMERESE il 21/09/1989 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI; - Premesso che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda emessa nei confronti di Saverio Saverino per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato tre motivi volti a dedurre il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato, poi il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e infine il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; - Considerato che le tre doglianze non meritino considerazione: quanto alla prima, la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente, da un lato, la significativa potenzialità offensiva del coltello a serramanico portato e, dall'altro, la carenza di giustificazioni date nell'immediatezza, al di là delle irrilevanti e scarsamente verosimili asserzioni formulate dall'imputato in tempo susseguente, di guisa che, nel complesso, i giudici del merito hanno acclarato adeguatamente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata; quanto alla seconda, il diniego dell'ipotesi attenuata della lieve entità è stato congruamente sorretto dal rilievo della non indifferente pericolosità del coltello portato e dai numerosi e gravi precedenti penali di Saverino; circa la terza, oltre al, già dirimente, argomento a fortiori rispetto al mancato riconoscimento della lieve entità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02), è stata evidenziata anche la pericolosità della condotta integrata; a tale congruo apparato argomentativo il ricorrente ha opposto - non consentite - critiche con contenuto di merito nonché reiterative di profili rettamente definiti dalla Corte di appello; - Rilevato che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33293/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato tre motivi volti a dedurre il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato, poi il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e infine il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; - Considerato che le tre doglianze non meritino considerazione: quanto alla prima, la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente, da un lato, la significativa potenzialità offensiva del coltello a serramanico portato e, dall'altro, la carenza di giustificazioni date nell'immediatezza, al di là delle irrilevanti e scarsamente verosimili asserzioni formulate dall'imputato in tempo susseguente, di guisa che, nel complesso, i giudici del merito hanno acclarato adeguatamente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata; quanto alla seconda, il diniego dell'ipotesi attenuata della lieve entità è stato congruamente sorretto dal rilievo della non indifferente pericolosità del coltello portato e dai numerosi e gravi precedenti penali di Saverino; circa la terza, oltre al, già dirimente, argomento a fortiori rispetto al mancato riconoscimento della lieve entità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02), è stata evidenziata anche la pericolosità della condotta integrata; a tale congruo apparato argomentativo il ricorrente ha opposto - non consentite - critiche con contenuto di merito nonché reiterative di profili rettamente definiti dalla Corte di appello; - Rilevato che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende;

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi reati violenti misura di sicurezza penale oggetto pericoloso minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVERINO SAVERIO nato a TERMINI IMERESE il 21/09/1989 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Premesso che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda emessa nei confronti di Saverio Saverino per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato tre motivi volti a dedurre il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato, poi il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e infine il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; - Considerato che le tre doglianze non meritino considerazione: quanto alla prima, la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente, da un lato, la significativa potenzialità offensiva del coltello a serramanico portato e, dall'altro, la carenza di giustificazioni date nell'immediatezza, al di là delle irrilevanti e scarsamente verosimili asserzioni formulate dall'imputato in tempo susseguente, di guisa che, nel complesso, i giudici del merito hanno acclarato adeguatamente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata; quanto alla seconda, il diniego dell'ipotesi attenuata della lieve entità è stato congruamente sorretto dal rilievo della non indifferente pericolosità del coltello portato e dai numerosi e gravi precedenti penali di Saverino; circa la terza, oltre al, già dirimente, argomento a fortiori rispetto al mancato riconoscimento della lieve entità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02), è stata evidenziata anche la pericolosità della condotta integrata; a tale congruo apparato argomentativo il ricorrente ha opposto - non consentite - critiche con contenuto di merito nonché reiterative di profili rettamente definiti dalla Corte di appello; - Rilevato che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 202