Italian Court dismisses personal appeal to Supreme Court as inadmissible due to mandatory lawyer representation requirement. The court ruled that the appellant must be represented by a qualified defense attorney. The decision upholds the legislative exclusion of personal appeals to the Supreme Court. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. The legal principle established is the mandatory requirement for legal representation in criminal appeals. The ruling reinforces the procedural rule that personal appeals are inadmissible. The court emphasized the importance of technical representation in criminal proceedings. The decision confirms the inapplicability of personal appeals under current Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant attempted to file a personal appeal without a qualified defense attorney. The appellant argued for the right to represent himself, but the court noted that the law requires all appeals to be signed by a registered defense lawyer. The court ruled that the legislative exclusion of personal appeals is constitutional and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal to the Supreme Court must be filed by a qualified defense attorney, and personal appeals are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HAJJOU MOHAMMED nato il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di BOLZANO(dato avviso alle partD udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO S'ANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Hajjou Mohammed Ait ha proposto personalmente impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano, giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza di Ait volta all'applicazione della continuazione dei reati accertati a suo carico con le sentenze identificate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 265/2018 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione); - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons. liere estensore Il