Ordinanza — n. 33291/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SY CHEIKH nato il 02/01/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARA[lato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; - Rilevato che ieikh Sy ha proposto appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; - Constatato che l'impugnazione è stata presentata, per Sy, dall'avv. Mariangela Antonelli, non risultata, però, iscritta nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, vale a dire dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori; - Considerato che la carenza determini la necessità di dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso (la stessa qualificazione del mezzo di impugnazione non potendo consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione: in tal senso, in ordine alla conversione, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33291/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; - Constatato che l'impugnazione è stata presentata, per Sy, dall'avv. Mariangela Antonelli, non risultata, però, iscritta nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, vale a dire dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori; - Considerato che la carenza determini la necessità di dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso (la stessa qualificazione del mezzo di impugnazione non potendo consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione: in tal senso, in ordine alla conversione, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SY CHEIKH nato il 02/01/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARA[lato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che ieikh Sy ha proposto appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; - Constatato che l'impugnazione è stata presentata, per Sy, dall'avv. Mariangela Antonelli, non risultata, però, iscritta nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, vale a dire dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori; - Considerato che la carenza determini la necessità di dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso (la stessa qualificazione del mezzo di impugnazione non potendo consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione: in tal senso, in ordine alla conversione, Sez.
U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons liere estensore Il Presi