Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33291/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33291/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33291/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SY CHEIKH nato il 02/01/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARA[lato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; - Rilevato che ieikh Sy ha proposto appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; - Constatato che l'impugnazione è stata presentata, per Sy, dall'avv. Mariangela Antonelli, non risultata, però, iscritta nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, vale a dire dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori; - Considerato che la carenza determini la necessità di dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso (la stessa qualificazione del mezzo di impugnazione non potendo consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione: in tal senso, in ordine alla conversione, Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33291/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; - Constatato che l'impugnazione è stata presentata, per Sy, dall'avv. Mariangela Antonelli, non risultata, però, iscritta nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, vale a dire dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori; - Considerato che la carenza determini la necessità di dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso (la stessa qualificazione del mezzo di impugnazione non potendo consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione: in tal senso, in ordine alla conversione, Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi istanza di revisione penale atti impugnabili eccezione di illegalità permesso di promuovere un procedimento penale oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
228119 - 01), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SY CHEIKH nato il 02/01/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di PESCARA[lato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che ieikh Sy ha proposto appello, poi qualificato come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda; - Constatato che l'impugnazione è stata presentata, per Sy, dall'avv. Mariangela Antonelli, non risultata, però, iscritta nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, vale a dire dei difensori abilitati a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori; - Considerato che la carenza determini la necessità di dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso (la stessa qualificazione del mezzo di impugnazione non potendo consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione: in tal senso, in ordine alla conversione, Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons liere estensore Il Presi