Ordinanza — n. 33290/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGREDI NICOLA nato a MONTESARCHIO il 15/08/1961 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA1:1 9k1 \ 4 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consi 'ere VINCENZO STANI; - Rilevato che Nicola Tangredi ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha disposto la revoca della detenzione domiciliare a cui Tangredi era stato ammesso dallo stesso Tribunale con ordinanza del 6 marzo 2014; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33290/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMA1:1 9k1 \ 4 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consi 'ere VINCENZO STANI; - Rilevato che Nicola Tangredi ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha disposto la revoca della detenzione domiciliare a cui Tangredi era stato ammesso dallo stesso Tribunale con ordinanza del 6 marzo 2014; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGREDI NICOLA nato a MONTESARCHIO il 15/08/1961 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA1:1 9k1 \ 4 dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consi 'ere VINCENZO STANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Nicola Tangredi ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha disposto la revoca della detenzione domiciliare a cui Tangredi era stato ammesso dallo stesso Tribunale con ordinanza del 6 marzo 2014; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione); - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Con gliere estensore Il