Italian Court dismisses appeal against murder sentence citing lack of admissibility for merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Paolo Venosa inadmissible and ordered him to pay court costs. Venosa argued that the appellate court's sentencing was illogical because he had provided a collaborative contribution, yet generic mitigating circumstances were denied despite his changed behavior. The court rejected this, ruling that the lower court's detailed reasoning regarding the late nature of the contribution and the defendant's negative personality made the decision legally sound, leaving no room for re-evaluation on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence on grounds of illogical motivation is inadmissible if the lower court provided a congruous and logically correct explanation for the sentencing determination, thereby precluding a different evaluation of the facts in the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENOSA PIETRO PAOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 10/02/1971 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione di condanna di Pietro Paolo Venosa alla pena di anni dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il delitto di omicidio pluriaggravato, in concorso, in danno di Luigi Diana, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 46- bis.1, terzo comma, cod. pen.; - Osservato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della pena, in quanto l'imputato era stato il primo a fornire un contributo collaborativo in merito ai fatti, per cui la riduzione di pena, in forza della speciale attenuante di cui sopra, avrebbe dovuto essere più ampia, mentre poi illogicamente sarebbe stato confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ad onta della condotta processuale e del radicale cambiamento di vita del reo; - Considerato che, quanto alla prima questione, la censura si rivela meramente reiterativa di quella proposta con l'appello e specificamente affrontata e contrastata, con solido e dettagliato discorso giustificativo, dalla Corte territoriale, la quale ha spiegato con dovizia di riferimenti le ragioni (inerenti alla tardività e alla conseguente limitazione di efficacia del contributo collaborativo, sotto il profilo preventivo) che avevano indotto il primo giudice a non computare nella massima estensione la diminuzione di pena riconnessa all'attenuante speciale; - Ritenuto che, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ugualmente la Corte di merito abbia enumerato e sviscerato gli elementi di disvalore (gravità del fatto, la particolare intensità del dolo, la negativa personalità dell'imputato e degli altri concorrenti) che hanno imposto tale determinazione, argomenti a fronte dei quali il ricorrente ha opposto deduzioni aventi contenuto di merito e anche generiche, così sollecitando una diversa valutazione del fatto (quando si è richiamato nuovamente alla sua condotta, volta a cancellare dalla propria esistenza ogni traccia della passata illegalità, e sempre rispettosa delle regole impose dal Servizio Centrale di Protezione): diversa valutazione che, in presenza di motivazione congrua e logicamente corretta, non è consentita in sede di legittimità; - Rilevato, pertanto, che l'impugnazione è inammissibile e che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000, n. 186), della somma, da stimarsi equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons)gliere estensor