Ordinanza — n. 33281/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEPOLLARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAffato avviso alle para udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; A - Rilevato che Giuseppe Cepollaro ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'istanza del medesimo di differimento pena, anche in forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAffato avviso alle para udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; A - Rilevato che Giuseppe Cepollaro ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'istanza del medesimo di differimento pena, anche in forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEPOLLARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAffato avviso alle para udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Giuseppe Cepollaro ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'istanza del medesimo di differimento pena, anche in forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione);' - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il ConsiiIiere estensore Il