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Ordinanza — n. 33281/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33281/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEPOLLARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAffato avviso alle para udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; A - Rilevato che Giuseppe Cepollaro ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'istanza del medesimo di differimento pena, anche in forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAffato avviso alle para udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; A - Rilevato che Giuseppe Cepollaro ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'istanza del medesimo di differimento pena, anche in forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEPOLLARO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAffato avviso alle para udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Giuseppe Cepollaro ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di detenzione domiciliare generica e ha rigettato l'istanza del medesimo di differimento pena, anche in forma di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione);' - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il ConsiiIiere estensore Il