Ordinanza — n. 33280/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE ENZO nato a VITTORIA il 13/04/1974 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI; - Rilevato che Enzo Mangione, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia reiettivo del reclamo da lui articolato avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Spoleto impositivo del controllo della corrispondenza e della stampa nei suoi confronti; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIA Dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI; - Rilevato che Enzo Mangione, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia reiettivo del reclamo da lui articolato avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Spoleto impositivo del controllo della corrispondenza e della stampa nei suoi confronti; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE ENZO nato a VITTORIA il 13/04/1974 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Enzo Mangione, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., ha proposto ricorso personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia reiettivo del reclamo da lui articolato avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Spoleto impositivo del controllo della corrispondenza e della stampa nei suoi confronti; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione); - Considerato che il ricorso, che è pure privo di motivi, vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons. liere estensore I