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Ordinanza — n. 33279/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for filing personally after 2017 law requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33279/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant filed it personally, violating the 2017 law requiring lawyer representation. The appellant, convicted of a crime under the 2011 law, argued for personal filing rights, but the court noted the new statute explicitly excludes this option for defendants and interested parties. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay legal costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Criminal appeals filed personally by defendants or interested parties after August 3, 2017, are inadmissible as the law mandates representation by a qualified lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition lawyer representation requirement Cassazione procedure legal costs award divieto di rappresentanza dell'avvocato legittimità della carcerazione preventiva facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione); - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TARANTO DANIELE nato a MONOPOLI il 17/07/1989 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIlàato avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Daniele Di Taranto ha proposto ricorso personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 aprile 2021 119, che ha confermato la condanna di Di Taranto, responsabile del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di mesi nove di reclusione; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione); - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P