Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of habitual contact with offenders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giuseppe Butera's appeal inadmissible, upholding his one-year prison sentence for drug trafficking. The appellate court correctly assessed that Butera's contacts with offenders were insufficient due to their short duration, low criminal profile, and planned nature. Consequently, the court ruled that the lack of habitual contact did not constitute a violation of preventive measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for drug trafficking based on the absence of habitual contact with offenders is inadmissible if the appellate court adequately explains that the contacts were sporadic, brief, and involved low-level individuals, thereby failing to meet the threshold for habitual association.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/08/1978 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che - in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la condanna di Giuseppe Butera, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno di reclusione - l'imputato ha articolato un unico motivo con cui ha censurato la decisione per la violazione dell'indicata norma incriminatrice e per il vizio di motivazione, non essendo stata valutata la mancanza dell'abitualità nella frequentazione di pregiudicati; - Considerato che il motivo si sia risolto nella, non consentita, rivalutazione di merito degli elementi acquisiti, dal momento che la Corte di appello ha spiegato, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, che la pluralità di contatti fra il prevenuto e i pregiudicati indicati in atti si era connotata - in relazione allo spessore criminale delle persone a cui Butera di era accompagnato, al ridotto arco temporale in cui tali contatti si erano manifestati, alle modalità attuative dei corrispondenti incontri e all'accertata programmazione dei medesimi - in guisa tale da integrare la consapevole violazione delle prescrizioni fissate dalla misura di prevenzione personale, in tal senso attenendosi a consolidato orientamento interpretativo (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01); - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P