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Ordinanza — n. 33278/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of habitual contact with offenders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giuseppe Butera's appeal inadmissible, upholding his one-year prison sentence for drug trafficking. The appellate court correctly assessed that Butera's contacts with offenders were insufficient due to their short duration, low criminal profile, and planned nature. Consequently, the court ruled that the lack of habitual contact did not constitute a violation of preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for drug trafficking based on the absence of habitual contact with offenders is inadmissible if the appellate court adequately explains that the contacts were sporadic, brief, and involved low-level individuals, thereby failing to meet the threshold for habitual association.

Parole chiave

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drug trafficking conviction habitual contact requirement preventive measures violation appellate court review inadmissible appeal prevenzione generale e speciale carcerazione preventiva eccessiva misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Premesso che - in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la condanna di Giuseppe Butera, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
278942 - 01); - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 616 cod. proc. pen
278942 - 01); - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942
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Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.
Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of repetition in the alleged habitual association offense.
Sentenza — n. 30070/2025 — snpen
Cassation court annuls appeal judgment for failure to reassess social danger after expiatory detention period ended.
Sentenza — n. 43287/2021 — snpen
Cassation annuls conviction for surveillance violation due to insufficient evidence of habitual association with two individuals.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 06/08/1978 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Premesso che - in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la condanna di Giuseppe Butera, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno di reclusione - l'imputato ha articolato un unico motivo con cui ha censurato la decisione per la violazione dell'indicata norma incriminatrice e per il vizio di motivazione, non essendo stata valutata la mancanza dell'abitualità nella frequentazione di pregiudicati; - Considerato che il motivo si sia risolto nella, non consentita, rivalutazione di merito degli elementi acquisiti, dal momento che la Corte di appello ha spiegato, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, che la pluralità di contatti fra il prevenuto e i pregiudicati indicati in atti si era connotata - in relazione allo spessore criminale delle persone a cui Butera di era accompagnato, al ridotto arco temporale in cui tali contatti si erano manifestati, alle modalità attuative dei corrispondenti incontri e all'accertata programmazione dei medesimi - in guisa tale da integrare la consapevole violazione delle prescrizioni fissate dalla misura di prevenzione personale, in tal senso attenendosi a consolidato orientamento interpretativo (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01); - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P