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Ordinanza — n. 33277/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for driving without license while under preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for driving without a license while under preventive measures. The defendant argued that the crime was depenalized, that necessity was established, and that the offense was too minor to warrant punishment. The court rejected these claims, noting that the depenalization law does not apply to individuals under preventive measures and that the lower court correctly found the conditions for necessity absent.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.lgs. 159/2011; Art. 116 cod. strada: The depenalization of driving without a license does not apply to persons subject to personal preventive measures, as the law establishes an autonomous offense for this specific scenario.

Parole chiave

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driving without license preventive measures state of necessity depenalization criminal appeal Italian criminal code inadmissible appeal guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna di Ivan Daniele Losi, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs.
Art. 116 cod. strada
pen.; - Considerato che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada, a seguito del d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
159, alla pena di mesi sette di arresto, l'imputato ha articolato tre motivi con cui ha censurato la decisione, rispettivamente, per l'omesso rilievo dell'avvenuta abrogazione del reato contestato, per il mancato riconoscimento dello stato di necessità e per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
282773 - 01; - Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 131-bis cod. pen
159, alla pena di mesi sette di arresto, l'imputato ha articolato tre motivi con cui ha censurato la decisione, rispettivamente, per l'omesso rilievo dell'avvenuta abrogazione del reato contestato, per il mancato riconoscimento dello stato di necessità e per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
282773 - 01; - Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017
159, prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
pen., con conseguente assenza di onere giustificativo per la Corte di appello sul punto (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSI IVAN DANIELE nato a AGRIGENTO il 14/11/1974 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna di Ivan Daniele Losi, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di mesi sette di arresto, l'imputato ha articolato tre motivi con cui ha censurato la decisione, rispettivamente, per l'omesso rilievo dell'avvenuta abrogazione del reato contestato, per il mancato riconoscimento dello stato di necessità e per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - Considerato che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada, a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233 - 01); - Constatato che la motivazione resa dai giudici del merito sull'assenza delle condizioni legittimanti lo stato di necessità (per mancata prova della situazione dedotta e inadeguatezza dell'impossibilità di optare per soluzioni diverse dalla violazione della norma penale) è restata del tutto insuperata dalle generiche censure introdotte con il secondo motivo; - Considerato che, circa la terza doglianza, risulta dedotta nei gradi di merito la questione di fatto alla base della particolare tenuità del fatto stesso, ex art. 131-bis cod. pen., con conseguente assenza di onere giustificativo per la Corte di appello sul punto (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; - Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons gliere estensore D E POSITATA Il Presidente