Cassation court dismisses appeal regarding mafia continuity due to lack of criminal intent at first offense time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Assizes' rejection of the request to apply continuity to the 1983 murder. The appellant argued for continuity based on his membership in a criminal association, but the lower court found the 1983 killing was an eccentric act unrelated to the group's original program. The court ruled that continuity requires proof that subsequent crimes were planned at the time of the first offense, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of criminal continuity in execution proceedings requires concrete indicators of a unified criminal plan existing at the time of the first offense, excluding isolated acts stemming from contingent circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRIPA ROCCO nato a GIOIOSA JONICA il 29/07/1953 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 della CORTE ASSISE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che la Corte di assise di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Rocco Schirripa di applicazione della continuazione ai reati di omicidio commesso in Torino, il 2 giugno 1983, i reati di cui agli artt. 416-bis e 378 cod. pen., rispettivamente commessi in Torino e provincia dal 10 gennaio 2007 e dal novembre 2011 all'aprile 2012, reati questi ultimi già uniti in continuazione al reato, a sua volta continuato, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino, Leini e Volpiano, fino al 18 dicembre 2000; - Osservato che l'unico motivo, volto a censurare da parte di Schirripa la mancata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen., prospetta una violazione di legge e un vizio di motivazione che non si riscontrano: invero, il giudice dell'esecuzione ha, con argomenti adeguati, spiegato come la stessa qualificazione come atto mafioso dell'omicidio perpetrato dal reo nel 1983 e l'accertata appartenenza di Schirripa a un'associazione criminale non implicassero affatto la meccanicistica individuazione del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e delitto omicidiario e ha poi, specificamente, sottolineato che fra la consumazione dell'omicidio e l'estrinsecazione delle condotte di rilievo associativo e di altra natura antigiuridica era trascorso il rilevantissimo arco temporale di oltre venti anni e che si trattava, inoltre, di delitti eterogenei per tipologia causale e modalità della condotta, non essendo emerso che già nel 1983 Schirripa fosse dedito al narcotraffico, in particolare con Domenico Belfiore e il suo gruppo (a cui era poi approdato); ancora, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, per quanto era emerso nei procedimenti a carico di Belfiore e di Schirripa, l'omicidio perpetrato nel 1983 ai danni di Bruno Caccia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, era risultato un delitto del tutto eccentrico, per motivazioni e gravità, rispetto al programma delinquenziale dell'associazione, mentre la stessa scelta di inserire Schirripa fra i componenti del gruppo di fuoco era stata originata dal suo personale legame con Belfiore e, per converso, dal fatto che questi non era solito operare con lui; - Ritenuto che - a fronte della congrua e lineare motivazione fornita dal giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di adeguata prova nel caso concreto dell'unicità del disegno criminoso, che presupponeva la dimostrazione che ab origine, ossia al momento della commissione del primo reato, il programma criminoso fosse stato strutturato in modo completo, almeno nelle sue linee generali - il ricorrente ha prospettato una lettura del tutto alternativa della complessiva fattispecie, svolgendo tuttavia contestazioni aventi un, non consentito, contenuto di merito e non considerando, da un lato, il generale principio di diritto secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), e, dall'altro e in modo ancor più specifico, che, anche a voler attrarre l'omicidio fra i reati fine del consorzio criminale a cui ha partecipato Schirripa, non è configurabile, come è stato puntualmente sottolineato dalla Corte di assise, la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine, in quanto legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur se essi possano astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio crìmìnoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raíano, Rv. 280595 - 01); - Rilevato che - essendo risultato, il motivo, sostanzialmente versato nel merito - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende