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Ordinanza — n. 33275/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison denial of Model 72 food items for differentiated regime inmate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible regarding an inmate's request for Model 72 food items. The inmate argued that denying these items violated his differentiated regime status under Article 41-bis of the Prison Order. The court rejected this, ruling that the administrative ban constitutes unjustified additional suffering without legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; In the differentiated prison regime, an administrative prohibition on purchasing Model 72 food items is illegal as it creates unjustified additional suffering.

Parole chiave

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differentiated prison regime Model 72 food items administrative prohibition additional suffering inadmissible appeal Article 41-bis prison rights diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis Ord. pen.
Art. 35-bis Ord. pen.
Art. 41-bis Ord. pen.
- Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva accolto il reclamo di Cosimo Morelli, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc. Gallico
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo
pen., la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento c/o MORELLI COSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 27/05/1980 avverso l'ordinanza del 05/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva accolto il reclamo di Cosimo Morelli, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., volto a censurare il diniego della Direzione della Casa circondariale di Cuneo all'acquisto da parte sua dei generi alimentari di cui al modello 72, acquistabili da parte dei detenuti comuni; - Considerato che il complessivo, articolato motivo sviluppato dal Ministero della giustizia ricorrente, che lamenta la violazione degli artt. 69-bis, 35-bis e 41-bis Ord. pen. e il vizio di motivazione, non riesce, in tutte le sue deduzioni, a contrastare in modo che non sia manifestamente privo di fondamento il principio di diritto secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari, poiché la previsione di un regime differenziato, relativamente a quei beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un'irragionevole afflittività aggiuntiva del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc.

Gallico, Rv. 281794 - 01); - Ritenuto, pertanto, inammissibile il ricorso, alla cui declaratoria, tuttavia, tenuto conto della natura della parte ricorrente, in relazione alla specifica sfera degli interessi dalla medesima curati in questo contenzioso, non segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consi liere estensore Il Pr