Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding psychological elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Stefanecchia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper motivation concerning the psychological elements of his crimes, but the court found this to be a generic protest without explicit reasons. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; An appeal alleging a defect in motivation is inadmissible if it constitutes a generic protest lacking explicit reasons to counter the adequate and coherent motivation provided by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANECCHIA ANGELO nato a FOLIGNO il 22/04/1968 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna di Angelo Stefanecchia, limitatamente ai reati di ricettazione, detenzione e alterazione di arma comune da sparo, con l'irrogazione della pena di anni due, mesi cinque di reclusione, l'imputato ha, con il ricorso, articolato un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico dei reati ascrittigli; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto esso si è risolto in una generica protesta, priva dell'esplicitazione delle ragioni che sorreggono la censura, a sua volta contrapposta a un'adeguata e coerente motivazione fornita dal giudice del merito, anche in riferimento all'acquisita prova del dolo relativamente alle condotte antigiuridiche accertate; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il President