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Ordinanza — n. 33273/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic protest and merit reiteration under Art. 616 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a new assessment of fire danger and sentencing proportionality, but the court found these arguments merely reiterated without new evidence. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the requisite novelty required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 424 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a generic protest against the lower court's reasoning or a mere reiteration of defense arguments regarding the merits, without presenting new elements or specific grounds for re-evaluation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic protest rejection merit reiteration grounds Art. 616 c.p.p. application sentencing proportionality review danni da incendio incendio colposo risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 424 c.p.
- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna di Carmelo D'Amico per il reato di cui all'art. 424 cod.
Art. 133 c.p.
pen., per la prospettata erroneità nella valutazione del pericolo di incendio, e con il secondo dei quali ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod.
art. 424 cod. pen
- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna di Carmelo D'Amico per il reato di cui all'art. 424 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., per la prospettata erroneità nella valutazione del pericolo di incendio, e con il secondo dei quali ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO CARMELO nato a MONTALBANO ELICONA il 19/10/1974 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna di Carmelo D'Amico per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, l'imputato ha, con il ricorso, articolato due motivi con il primo dei quali ha dedotto la violazione dell'art. 424 cod. pen., per la prospettata erroneità nella valutazione del pericolo di incendio, e con il secondo dei quali ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena inflitta; - Considerato, però, che il primo motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto si è risolto in una generica protesta, a fronte di adeguata e lineare motivazione fornita dal giudice del merito, in risposta alle deduzioni difensive, circa gli specifici elementi di fatto dimostrativi dell'avvenuta emersione del pericolo di incendio a seguito dell'appiccamento del fuoco da parte di D'Amico al canneto nella parte prossima all'ubicazione dei tavoli di un ristorante, in un contesto di diffusa presenza di materiali lignei a cui il fuoco si sarebbe certamente propagato senza il contrasto delle persone attivatesi per il relativo spegnimento; - Ritenuto, poi, che il secondo motivo, stanti le esplicite ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla valutazione della corrispondenza proporzionale fra la pena (determinata, peraltro, in misura prossima al minimo edittale) e la gravità del fatto ascritto all'imputato, si sia esaurito nella reiterazione delle prospettazioni difensive sul relativo merito, in senso eminentemente rivalutativo; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così