Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating merit arguments without new grounds under Art. 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, citing violations of Article 62-bis of the Penal Code and defects in reasoning. The court rejected this because the appellant merely reiterated merit-based arguments without presenting new grounds, despite the lower court providing adequate and linear justification for denying the mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the appellant reiterates merit-based arguments without advancing new grounds or challenging the adequacy of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINATI ANTONINO nato a PALERMO il 07/10/1978 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna di Antonino Beninati per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riducendo la pena inflitta a quella di mesi sei di arresto, l'imputato ha articolato un unico motivo con cui ha censurato la decisione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sotto i profili della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto - a fronte di adeguata e lineare motivazione fornita dal giudice del merito, in risposta alle deduzioni difensive, circa le ragioni del diniego di tali attenuanti - il ricorrente ha si è dedicato a reiterare la sua opinione sul relativo punto di merito, in senso eminentemente riva lutativo; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il ConsiQliere estensore Il Presiden