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Ordinanza — n. 33267/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual merit of surveillance court's risk assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33267/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The surveillance court had rejected alternative measures due to the appellant's recent history of escape and drug trafficking, which the court deemed indicative of uncontrollable deviant impulses. The appellant's arguments were rejected because they merely offered a different factual reconstruction rather than addressing legal errors or procedural vices.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the substantive merit of a surveillance court's risk assessment is inadmissible if it merely offers a different factual reconstruction without alleging legal violations or procedural defects.

Parole chiave

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surveillance appeal inadmissible appeal risk assessment factual reconstruction procedural costs tossicodipendenza traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAWADI RAMZI nato il 15/06/1984 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Osservato che, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Brescia il rigetto dell'istanza di ammissione all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare generica, Rmazi Dhawadi ha, con i due motivi sviluppati in ricorso, dedotto, rispettivamente, la violazione di legge, in particolare dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che i giudici di sorveglianza non hanno valutato in modo congruo le condizioni legittimanti le due misure alternative e, in particolare, hanno dequotato la capacità contenitiva della dedotta, residua pericolosità sociale propria della detenzione domiciliare; - Considerato, invece, che il Tribunale abbia adeguatamente spiegato la carenza delle condizioni necessarie per formulare una ragionevole prognosi favorevole di buon esito, non solo della più ampia misura alternativa, ma anche della detenzione domiciliare, essendosi, con congrue argomentazioni, evidenziato il recentissimo trascorso complessivamente deviante del condannato, con precipuo riguardo a episodi di evasione e di spaccio di sostanze stupefacenti, venuti alla luce pure in tempo successivo alla formulazione dell'istanza tesa all'ottenimento delle misure alternative, fatti reputati, sulla scorta di un compiuto discorso giustificativo, tali da far emergere le pulsioni devianti di Dhawadi non contenibili con alcuna delle misure invocate; - Ritenuto, pertanto, che, a fronte dell'approfondito esame della personalità del condannato, esitato nella valutazione della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, il ricorrente si sia limitato a opporre argomenti contro-valutativi di merito, di guisa che l'impugnazione si rivela volta a fornire una - non consentita - diversa ricostruzione degli elementi fattuali accertati dai giudici specializzati; - Rilevato che per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons»pliere estensore D E POSITATA Il Presidente