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Ordinanza — n. 33248/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33248/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33248/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di cui all'ad 1 legge n. 199/2010 finalizzata ad ottenere l'espiazione della pena presso il domicilio. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato Diego Guidi e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33248/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 199/2010 finalizzata ad ottenere l'espiazione della pena presso il domicilio. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato Diego Guidi e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

Parole chiave

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domicilio di una parte diritto a un difensore soggiorno illegale domanda d'asilo di rom inviolabilità del domicilio soggiorno obbligato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDI DIEGO nato a FANO il 12/01/1978 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; i p

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di cui all'ad 1 legge n. 199/2010 finalizzata ad ottenere l'espiazione della pena presso il domicilio.

2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato Diego Guidi e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i rs, l/ PIV spese processuali e at2zeimatrirep della somma di 3.000,00 eur a Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/