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Ordinanza — n. 33246/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper substantive merit review of excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the excessive sentencing for attempted fraud and resistance to public authority, arguing the penalty was substantively excessive. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied the law to the specific circumstances of the crime and that substantive merit reviews are inadmissible at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the substantive appropriateness of a criminal sentence, and appeals based on alleged excessive sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substantive merit review excessive criminal sentencing attempted fraud resistance procedural costs fine pericolo di reiterazione risarcimento alle vittime di reati diritti degli anziani

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/01/1972 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bologna con la sentenza in epigrafe indicata confermava la decisione del Tribunale di Parma, ufficio Giudice per le indagini preliminari con cui Binacolino Raffaele era stato dichiarato colpevole dei reati di resistenza a p.u. lesioni e truffa tentata e condannato alla pena di giustizia.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e la dosimetria sanzionatoria, determinata in sostanziale eccessività.

3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di un delitto particolarmente insidioso quanto al tentativo di truffa architettato e posto in essere con raggiri verso una persona anziana. Non colgono, pertanto, nel segno né i rilievi in ordine alla grossolanità della condotta di specie né quelli che hanno fatto leva sulla recidiva e sulla sua considerazione. La pena è dunque correttamente determinata e il motivo di ricorso opera una indebita critica di merito sanzionatorio, rimettendo alla Corte di legittimità una valutazione inammissibile in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ilt:SZMI ffilislia=5=bistzethd:=12:6~N., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Ottortft spese processuali e 61:35grennriunt9 della somma di 3.000,00 euroìTTa Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il