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Ordinanza — n. 33245/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33245/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33245/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di salerno dichiarava El Kholfi Youssef colpevole del reato di cui all'art 14 comma 5 ter D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di giustizia che, nella specie era determinata in 8000 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33245/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato, difensore di fiducia, e deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 14 comma 5 ter D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per insussistenza dei presupposti relativi. In particolare l'inottemperanza all'ordine del Questore era uno degli elementi che si sarebbe dovuto accertare e con un secondo motivo di duole il ricorrente della violazione dell'art. 34 del D. Lgs 274/2000 essendo stata esclusa la causa di speciale tenuità del fatto.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda multe non pagate remissione della pena sanzione penale sanzioni pecuniarie confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHOLFI YOUSSEF nato il 06/02/1994 avverso la sentenza del 12/11/2021 del GIUDICE DI PACE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di salerno dichiarava El Kholfi Youssef colpevole del reato di cui all'art 14 comma 5 ter D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di giustizia che, nella specie era determinata in 8000 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato, difensore di fiducia, e deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 14 comma 5 ter D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per insussistenza dei presupposti relativi. In particolare l'inottemperanza all'ordine del Questore era uno degli elementi che si sarebbe dovuto accertare e con un secondo motivo di duole il ricorrente della violazione dell'art. 34 del D. Lgs 274/2000 essendo stata esclusa la causa di speciale tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è essenzialmente articolato in fatto e risulta privo della necessaria critica ai punti della decisione in esame. Né il ricorso si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato in cui si dà atto che la condotta posta in essere era stata appunto tenuta in violazione del termine assegnato per lasciare il territorio dello Stato. Non si indica pertanto, là dove si fa riferimento all'obbligo di accertare la violazione, in cosa si dovesse sostanziare detto obbligo essendo stato sorpreso il ricorrente oltre il termine concesso sul territorio dello Stato senza motivo giustificato.

Il secondo motivo è egualmente manifestamente infondato, non avendo il ricorrente richiesto la applicazione della speciale causa di cui all'art. 34 cit. afferente la tenuità del fatto e determinando ciò l'impossibilità di dolersene innanzi questa Corte di cassazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 1,,p11fa . v spese processuali e della somma di 3.000,00 eur- 11b Cassa delle ammende. Così deciso in