Ordinanza — n. 33243/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FAUSTO nato a CATANIA il 31/07/1989 avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di CATANIA__- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il Tribunale di Catania con la sentenza in epigrafe applicava a Fausto Russo la pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'ad 76 co.3 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver contravvenuto al provvedimento emesso dal Questore di Catania con divieto di fare ritorno ad Aci Castello per anni tre. Ricorre per cassazione Fausto Russo e deduce la l'insussistenza della volontà di violare il provvedimento amministrativo. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33243/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FAUSTO nato a CATANIA il 31/07/1989 avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di CATANIA__- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania con la sentenza in epigrafe applicava a Fausto Russo la pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'ad 76 co.3 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver contravvenuto al provvedimento emesso dal Questore di Catania con divieto di fare ritorno ad Aci Castello per anni tre. Ricorre per cassazione Fausto Russo e deduce la l'insussistenza della volontà di violare il provvedimento amministrativo. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata.
In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01;
Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e .L1=3:ter~ della somma di 3.000,00 eur V_P la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio 2