Ordinanza — n. 33242/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Catania ha respinto la richiesta presentata nell'interesse di Sebastiano Viscuso, finalizzata ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33242/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO SEBASTIANO nato a CATANIA il 25/02/1976 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA Tdato avviso alle parti; i -udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Catania ha respinto la richiesta presentata nell'interesse di Sebastiano Viscuso, finalizzata ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.
2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e grl=srek~gato della somma di 3.000,00 eurlla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/5/20