Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented prisoner filed it personally after the 2017 reform requiring counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petitioner, a prisoner, filed it personally without legal representation. Although the underlying request concerned the recognition of therapeutic probation, the procedural defect lay in the filing method post-2017 reform. The court ruled that appeals must be signed by special bar counsel, rendering the unrepresented filing void under Article 610 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by a convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a lawyer enrolled in the special bar of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUNA ADRIANO nato a TORINO il 27/08/1974 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOI dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, rigettava la richiesta di riconoscimento dell'affidamento in prova terapeutico e della detenzione domiciliare avanzata nell'interesse dì Dì Luna Adriano per ì pregressi fallimenti delle opportunità trattamentali alternative offerte al detenuto.
2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle • i- tk: spese processuali e 51:22~~ della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12