Ordinanza — n. 33239/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di rideterminazione della pena avanzata da Giuseppe Pizzata, cui era stata inflitta la pena di anni dodici di reclusione per la partecipazione ad una associazione finalizzata la traffico di stupefacenti ex art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e per il delitto collegato di cui all'art 73 d.p.r. cit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33239/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e per il delitto collegato di cui all'art 73 d.p.r. cit.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZATA GIUSEPPE nato a LOCRI il 13/03/1980 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di rideterminazione della pena avanzata da Giuseppe Pizzata, cui era stata inflitta la pena di anni dodici di reclusione per la partecipazione ad una associazione finalizzata la traffico di stupefacenti ex art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e per il delitto collegato di cui all'art 73 d.p.r. cit.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce unico motivo insistendo nella richiesta di determinazione della pena all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32/2014 e 40/2019 che hanno ridefinito i parametri sanzionatori per il delitto di cui all'art 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo non coglie nel segno e risulta sviluppare una prospettazione di enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. All'esito della pronuncia delle sentenze della Corte costituzionale ! si è ridefinito il trattamento sanzionatorio, determinandosi dopo la sentenza n. 32/2014 una riespansione dei criteri di cui alla precedente normativa con una pena minima di anni otto di reclusione per le droghe pesanti, cui ha fatto seguito la decisione n. 40/2019 che ha nuovamente inciso sul minimo edittale stabilendo la pena a sei anni di reclusione.
Nella specie la Corte d'appello ha spiegato che per il delitto associativo era stata fissata la pena di anni dieci di reclusione e ratione temporis, correttamente, per il delitto satellite quella di anni due di reclusione,con la conseguenza che non v'erano determinazioni da operare sulla pena, essendo essa stata determinata con un quadro normativo sanzionatorio conforme a quello vigente all'indomani degli interventi della Corte costituzionale. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali processuali e it=zersarruntz della somma di 3.000,00 euro Ila Cassa delle ammende. Così deciso in