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Ordinanza — n. 33237/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because execution judge's decision on continuation is non-reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Foggia execution judge's rejection of the continuation request. The applicant argued that the judge failed to recognize the material correlation between prior crimes and the current facts, but the Court noted that the execution judge's application of Article 671 of the Code of Criminal Procedure is not subject to review in cassation. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The decision of the execution judge regarding the application of the continuation institution and the re-determination of penalties for separately judged crimes is not subject to review in cassation.

Parole chiave

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continuzione penale giudice esecuzione non sindacabilità art. 671 c.p.p. ricorso inammissibile altri reati reiterazione di reati penali reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art.
art. 81 cod. pen.
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo
e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.
Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna
198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLILLO STEFANO ALBERTO nato a CERIGNOLA il 04/03/1991 avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Stefano Alberto Biancolillo, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di fatti frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Essa ha spiegato che la diversità dei reati furto rapina e porto di oggetti atti ad offendere non potesse farli ritenere unificabili con la condotta di detenzione dell'arma da sparo e che il diverso contesto spaziale e temporale egualmente era un dato che rendeva ancora più arduo configurare il medesimo disegno criminoso.

Da ciò si è giunti alla conclusione che si tratta di reati non avvinti da medesimo disegno criminoso. Ciò posto,i1 ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riSorrrte al pagamento delle spese I processuali e itztet,safebeete della somma di 3.000,00 euro a Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il