Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33235/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and unrelated to specific court reasoning regarding tax evasion probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate his current stability and lack of irrecoverability after returning from Romania. The court rejected this claim because the appeal did not address the specific factual grounds used to deny the broader probation measure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific points of reasoning in the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds lack of specific confrontation court costs and fine probation measure denial indagine per frode iva rendita d'invalidità rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURI IVO nato a TORINO il 27/04/1963 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di Ivo Venturi e gli ha concesso la misura della detenzione domiciliare relativamente alla condanna di un anno di reclusione da scontare, per violazione della normativa in materia di imposizione fiscale.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce il vizio di motivazione sviluppando due motivi di dog I ia nza. Nell'interesse di Ivo Venturi è stata depositata memoria in cui si ribadiscono gli argomenti sviluppati in ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è essenzialmente articolato in fatto e le deduzioni sono rivolte a ottenere una nuova e diversa valutazione dei presupposti in forza dei quali si sarebbe potuto riconoscere l'affidamento in prova al servizio sociale. Si enuclea che il ricorrente oramai, dopo un breve periodo (nell'anno 2018) legato a motivi di studio e di lavoro è rientrato dalla Romania e non è irreperibile. Egli ha in sostanza contratto matrimonio con una cittadina moldava e vive a Fiano Romano. Egli ha conseguito la laurea in odontoiatria e ha aperto diversi studi, con la conseguenza che in ragione del grave danno erariale prodotto con la condotta tenuta si è ritenuto che non esistessero i presupposti per concedere il beneficio più ampio.

Il ricorso non si confronta con questo specifico punto e va dunque ritenuto generico e non correlato alla specifica parte motivazionale. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pacjamento delle r 'ut spese processuali e id=zerszoien della somma di 3.000,00 eur # Ila Cassa delle ammende. Così deciso in Rom