Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33234/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding personal history and family status in probation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific criticism against the lower court's reasoning. The applicant argued that the court incorrectly reconstructed his personal history and ignored his lack of a reference family, yet the court noted the decision explicitly cited his violent conduct and lack of positive personality evolution. Consequently, the appeal was rejected as generic and unrelated to the specific motivational points regarding the applicant's suitability for probation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not specifically criticize the points of the decision under review, particularly when the lower court has already addressed the factual and personal circumstances relevant to the measure requested.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Probation Appeal Lack of Specific Criticism Personal History Evaluation Family Status Consideration Inadmissible Appeal Cassazione Roma domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGLIERO DOMENICO nato a PADOVA il 26/04/1986 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di Domenico Rogliero e quella di detenzione domiciliare.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato, difensore di fiducia, e deduce il vizio di motivazione sviluppando una doglianza che si fonda sula erronea ricostruzione della storia personale e sulla mancata considerazione che l'istante era privo di una famiglia di riferimento.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono essenzialmente articolato in fatto e risultano privi della necessaria critica ai punti della decisione in esame. Né il ricorso si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato in cui si dà atto che la condotta di vita di Rogliero è costellata da episodi a base violenta che, nonostante le misure cautelari, non è stato indotto ad abbandonare logiche devianti. Si rivela una mancata positiva evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati. Da ciò la ricaduta nel delitto e in comportamenti incompatibili con le misure invocate. Il ricorso non si confronta con questo specifico punto e va dunque ritenuto generico e non correlato alla specifica parte motivazionale. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle jd -rit/40 spese processuali e ki=cietturEEffta della somma di 3.000,00 euf&rra Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i