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Ordinanza — n. 33233/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the applicant personally filed it after the 2017 law requiring defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the applicant's personal cassation appeal inadmissible, ordering her to pay costs and a fine. Although the applicant argued for a review of the surveillance court's refusal of a parole permission, the appeal was filed personally after August 3, 2017. The court ruled that the 2017 law explicitly removed the right of convicted persons to file appeals personally, mandating representation by a qualified defense lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals to the Court of Cassation by convicted persons must be submitted by defense lawyers, rendering personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal appeal prohibition Law 103/2017 reform defense counsel requirement surveillance court appeal prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto di ottenere una decisione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law No. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHRAIDA HAMMADI nato il 01/01/1975 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAtdato avviso alle parti;-3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Venezia ha respinto la richiesta presentata nell'interesse di Zh firaida Hammadi, presentata avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Padova aveva respinto la richiesta di permesso premio.

2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Iké fnvo4.11 spese processuali e KIZzusnirmtp? della somma di 3.000,00 eurbfAilla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/