Ordinanza — n. 33232/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata condannava Giuseppe De Nicolò alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 3 L. 18 aprile 1975, n. 110 relativo al porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di due coltelli, condanna inflitta previa concessione del vizio parziale di mente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 comma 3 L. 18 aprile 1975, n. 110 relativo al porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di due coltelli, condanna inflitta previa concessione del vizio parziale di mente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NICOLO GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 09/10/1961 avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata condannava Giuseppe De Nicolò alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 3 L. 18 aprile 1975, n. 110 relativo al porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di due coltelli, condanna inflitta previa concessione del vizio parziale di mente.
2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione di condanna e lamentando il vizio di motivazione non essendosi, tra l'altro, concesso il vizio totale di mente ed essendo state negate le circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di un porto illegittimo e che non ricorresse il vizio totale di mente, ma il solo vizio parziale essendo presente la capacità di intendere e risultando piuttosto grandemente scemata quella di volere, con la conseguenza che ricorreva un'ipotesi di seminfermità. Quanto alla motivazione sviluppata per negare le circostanze attenuanti generiche si deve dire che il motivo di ricorso opera una indebita critica di merito sanzionatorio, rimettendo alla Corte di legittimità una valutazione inammissibile in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i frn L/0,u spese processuali e ad=carzafithie della somma di 3.000,00 euroTTa Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i