Ordinanza — n. 33229/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 26/09/1936 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdaro—a-Vvi alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Il ricorso in esame proposto nell'interesse di Giovanni Sabatìno sì dirige avverso una sentenza dì applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine ritenuta esistenza del fatto reato di tentato omicidio di Velotto Giovanni e Maria Iodice, là dove sì sarebbe dovuta verificare l'applicabilità dell'ad 129 cod. proc. pen. in funzione dell'esimente della legittima difesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33229/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine ritenuta esistenza del fatto reato di tentato omicidio di Velotto Giovanni e Maria Iodice, là dove sì sarebbe dovuta verificare l'applicabilità dell'ad 129 cod. proc. pen. in funzione dell'esimente della legittima difesa.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 26/09/1936 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdaro—a-Vvi alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame proposto nell'interesse di Giovanni Sabatìno sì dirige avverso una sentenza dì applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine ritenuta esistenza del fatto reato di tentato omicidio di Velotto Giovanni e Maria Iodice, là dove sì sarebbe dovuta verificare l'applicabilità dell'ad 129 cod. proc. pen. in funzione dell'esimente della legittima difesa.
Nella specie, l'illegalità della pena non è stata dedotta e, comunque, non sussiste. I profili ulteriori non possono formare oggetto di ricorso e il loro scrutinio in questa sede è precluso dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili dì colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - dì una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/5/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente