Cassation court dismisses appeal regarding criminal penalty continuation due to lack of criminal intent correlation between offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the penalty continuation rule under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The lower court found the offenses committed in 2018 and 2007 lacked the necessary temporal proximity to suggest a single criminal plan. Consequently, the court ruled that the appeal's arguments were fact-based rather than legal and failed to challenge the decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The decision on penalty continuation in execution is not subject to cassation review unless the lower court's reasoning is incongruous, and the lack of a continuous criminal intent between separated offenses justifies rejecting the continuation request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO GIANNI nato a AGROPOLI il 03/09/1987 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, ufficio Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Gianni Iuliano, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argonnentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Il Tribunale ha spiegato che i reati erano stati commessi gli uni nel maggio 2018 e gli altri nel marzo 2007, ad una distanza temporale che, in difetto di altri elementi, escludeva la possibilità che si potesse prefigurare un medesimo disegno criminoso.
Ciò postooil ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 4112nizzet~della somma di 3.000,00 eur ?AI sa delle ammende. Così deciso in Roma il 1