Italian appeal dismissed as inadmissible due to preclusion of non-appealable penalty profiles under Art. 606 CP. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a penalty application based on a procedural defect regarding the qualification of a crime under Article 712 of the Penal Code. The court ruled that since the illegality of the penalty was not argued and other grounds were precluded by Article 606 of the Code of Criminal Procedure, the appeal could not be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications where other grounds are precluded by law must be declared inadmissible de plano without examining the merits of the qualification of the criminal fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZUTI RAFFAELE nato a BOLLATE il 03/07/1974 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame proposto nell'interesse di Raffaele Pezzuti si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'esistenza del fatto di reato di cui al capo C, e alla sua corretta qualificazione giuridica che avrebbe imposto di ritenere esistente l'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. Nella specie, l'illegalità della pena non è stata dedotta e, comunque, non sussiste.
I profili ulteriori non possono formare oggetto di ricorso e il loro scrutinio in questa sede è precluso dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/5/2022 Il Consigliere estensore Il Pres51ente