Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel and failure to state grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without legal representation. The petitioner, Roberto Cossu, submitted the request without stating any specific grounds for review. The court ruled that appeals filed after August 3, 2017, must be signed by qualified defense counsel to comply with statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by a convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSU ROBERTO nato a ALGHERO il 11/02/1978 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva l'impugnazione avverso il diniego di differimento pena e detenzione domiciliare.
2. Ricorre per cassazione personalmente l'interessato Roberto Cossu senza enunciare motivi.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc., pen., considerata la mancanza di motivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle rr spese processuali e 0+—cremerr della somma di 500,00 eilro a Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/