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Ordinanza — n. 33221/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33221/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33221/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto la richiesta di misura alternativa della semilibertà e della detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di Pasquale Lumio, confermando la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva deciso, in via provvisoria, respingendo, la richiesta.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33221/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto la richiesta di misura alternativa della semilibertà e della detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di Pasquale Lumio, confermando la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva deciso, in via provvisoria, respingendo, la richiesta.

Parole chiave

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semiprigionia allontanamento nonostante motivi di salute assistenza ulteriore inesigibile malgrado lesioni salute attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMIO PASQUALE nato a NAPOLI il 26/06/1966 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto la richiesta di misura alternativa della semilibertà e della detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di Pasquale Lumio, confermando la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva deciso, in via provvisoria, respingendo, la richiesta.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stato disposto il rigetto della richiesta. Egli era in una condizione di salute che gli avrebbe permesso di beneficiare delle misure richieste.

3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, vi fosse più di un elemento che era ostativo al riconoscimento dei benefici invocati. Innanzitutto, le condizioni di salute di Lumio non valevano a escludere la compatibilità con il regime carcerario e pertanto quel dato non era idoneo a fondare la richiesta essendo il detenuto ampiamente seguito da un punto di vista clinico all'interno della struttura. Quanto alla richiesta di semilibertà ha annotato il Tribunale di sorveglianza che non vi fossero elementi per ritenere avviato e giunto a buon punto di maturazione di un percorso trattarnentale con conseguente inammissibilità della richiesta. Il ricorso non si confronta specificamente con questi argomenti, risulta generico e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle itxv spese processuali e 42:1=5 ). della somma di 3.000,00 euro Ila Cassa delle ammende. Così deciso in Roma