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Ordinanza — n. 33218/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address specific supervisory court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to confront the specific factual findings of the lower supervisory court. The appellant argued that her housing situation and positive drug tests warranted alternative measures like home detention, but the court noted her request did not engage with the existing reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised do not confront the factual and legal reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility supervisory court failure to confront procedural defect assistenza riabilitativa soppressione dell'aiuto sociale dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSI FULVIA natoka LIVORNO il 29/08/1963 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, avanzate nell'interesse di Fulvia Versi, in relazione alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, inflitta per il delitto di atti persecutori commesso nell'anno 2009.

2. Ricorre per cassazione l'interessata, con il ministero dell'avvocato difensore di fiducia e deduce il vizio di motivazione sviluppando un unico motivo di doglianza.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è essenzialmente articolato in fatto e le deduzioni sono rivolte a ottenere una nuova e diversa valutazione dei presupposti in forza dei quali si sarebbe potuto riconoscere l'affidamento in prova al servizio sociale. Si enuclea che la ricorrente, dopo un breve periodo, non dispone più di un alloggio adeguato e segue in modo del tutto inadeguato oltre che irregolare il programma per il controllo delle dipendenze. Priva di lavoro, si avvale dei programmi e dei pasti offerti dalla Caritas, ed è risultata positiva i test per la ricerca di alcol e stupefacenti, elementi che escludono la possibilità di ricorrere a misure alternative e che hanno imposto il controllo carcerario.

Il ricorso proposto non si confronta con i dati indicati e richiedendo con l'istanza avanzata al Tribunale di sorveglianza la sospensione dell'ordinanza per assicurare la una valutazione anche della misura di cui all'art 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 1.-Ljt Lì kfi spese processuali e 40:2ZEE12) della somma di 3.000,00 eurolValla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma