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Ordinanza — n. 33217/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding execution of sentence, citing non-reviewable nature of continuance decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on continuance and pardon was not subject to review in this stage. The appellant argued the execution judge failed to recognize the correlation between crimes, but the court found the decision based on factual assessments not open to legal challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The decision of the execution judge regarding the application of the institution of continuance and the determination of penalties for separately judged crimes is not subject to review in the court of cassation if congruently motivated.

Parole chiave

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continuazione in esecuzione giudice dell'esecuzione non sindacabilità ricorso in cassazione spese processuali Cassa delle ammende reati separatamente giudicati reati economici

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art.
art. 81 cod. pen.
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod.
art. 1 comma 3 L 241/2006
Egualmente l'indulto era stato correttamente revocato ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 comma 3 L 241/2006 essendo stato l'istante condannato ad una pena superiore a due anni di reclusione.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo
e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.
Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna
198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNIFREDI PAOLO nato a PARMA il 14/04/1964 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Paolo Signifredi e negava la continuazione e l'indulto invocati in suo favore, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutova, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Essa ha spiegato che nessun elemento in concreto potesse indurre a ritenere che i diversi reati di criminalità economica fossero stati programmati dall'inizio nell'ottica di un medesimo disegno criminoso ed in ragione di un programma temporale compreso tra il 2003 e il 2016.

Egualmente l'indulto era stato correttamente revocato ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 comma 3 L 241/2006 essendo stato l'istante condannato ad una pena superiore a due anni di reclusione. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tql=2:153:1 =Th Notx_is ,1o/t,t\A della somma di 3.000,00 eurdeilla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il