Cassation court dismisses appeal regarding execution of criminal sentences and rejection of crime continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in refusing to apply the continuation of crimes during the execution phase. The appellant argued that a material link existed between the 2005 murder and the 2006 association participation, but the court found the lower court's reasoning sound and non-syndacable. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The decision by the court of first instance on the application of the continuation of crimes in the execution phase is not subject to review in the court of cassation if congruently motivated, as it falls within the exclusive power of the execution judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO SALVATORE nato a NAPOLI il 25/08/1974 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; /TI
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Salvatore Attanasio e negava la continuazione fra un fatto di omicidio del 2005 e la partecipazione ad associazione a far data dal 2006, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. Nell'interesse di Attanasio Salvatore è stata altresì depositata memoria riassuntiva che nel ribadire le ragioni di impugnazione insiste per l'accoglimento della domanda e per la trasmissione del fascicolo alla sezione competente.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Essa ha spiegato che nessun elemento in concreto potesse indurre a ritenere che l'omicidio fosse stato programmato già al momento di adesione alla partecipazione all'associazione.
Ciò posto( il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese i processuali e et25=e~ della somma di 3.000,00 eliro e:lt: la Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i