Cassation court dismisses appeal against execution order rejecting criminal continuability due to lack of criminal intent continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's rejection of the criminal continuability request. The appellant argued that a material link existed between prior convictions and new offenses, but the court found the acts resulted from isolated impulses rather than a continuous criminal design. Consequently, the decision to deny continuability was deemed non-appealable in this context, and the appellant was ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The decision by the court of first instance regarding the application of criminal continuability in execution proceedings is not subject to review on appeal if the factual distinction between isolated acts and a continuous criminal plan is clearly motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELEZAJ EDISON (CUI 01RNMLX) nato il 04/10/1982 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Elezaj Edison, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di fatti frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Essa ha spiegato che le condotte di cessione erano state emesse dall'11/1/2008 al 20/2/2009 e che quelli oggetto della seconda sentenza il 4 maggio 2007.
Il secondo fatto sia pur relativo a delitto omogeneo e commesso in concorso con il medesimo soggetto, tale Precetaj, era frutto di una spinta isolata, tanto che mancavano elementi che, in ragione del diverso contesto spaziale e temporale (otto mesi), potessero configurare il medesimo disegno criminoso. La difesa del resto nulla aveva allegato a confutazione di quanto indicato. Da ciò si è giunti alla conclusione che si tratta di reati non avvinti dalla continuazione. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e„ non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e &i I 1 /01.4 della della somma di 3.000,00 eu la Cassa delle ammende. Così deciso in Rom