Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuity application due to lack of premeditated criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the continuity rule under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The lower court found the defendant's acts lacked the necessary premeditation and unified criminal plan required for continuity. Consequently, the court ruled that the appeal's arguments were factually unsupported and unrelated to the specific reasoning of the rejected decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The continuity rule requires a premeditated criminal plan; without such unity of intent, the appeal challenging the lower court's refusal is inadmissible as it concerns facts rather than legal errors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NISTOR MARIA DANIELA nateti! 06/08/1968 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata nell'interesse di Maria Daniela Nistor, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di fatti frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessata, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondati sono i vizi dedotti, avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Essa ha spiegato che le condotte collegate alla edificazione priva di titolo in area sottoposta a vincolo, commesse da marzo a maggio 2013 e quelle commesse a marzo 2014, l'identità del fine non si sovrappone alla realizzazione del medesimo disegno criminoso che richiederebbe una programmazione di illeciti preordinata.
Da ciò si è giunti alla conclusione che si tratta di reati non avvinti dalla continuazione. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Oa ricorrente al pagamento delle spese processuali e siv~onzifitè della somma di 3.000,00 éti'r da Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il