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Ordinanza — n. 33213/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal penalty continuation as execution judge's decision is non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33213/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Dionigi Pacifico's appeal inadmissible, rejecting his claim that the execution judge erred in denying the continuation of criminal penalties. The court held that the execution judge's application of Article 671 of the Code of Criminal Procedure is not subject to review on grounds of legality. Consequently, the court found the appellant's arguments fact-based and unrelated to the specific reasoning regarding the temporal distance between his clan affiliations.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The execution judge's decision to apply the institution of continuation and re-determine penalties according to Articles 81 of the Penal Code and the court of merits' decision is not subject to review on grounds of legality.

Parole chiave

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continuation of penalties execution judge powers non-reviewable decisions criminal procedure code inadmissible appeal criminalità persistente reiterazione di reati penali persecuzioni politiche anteriori

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice , il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art.
Art. 81 cod. pen.
attribuisce al giudice , il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice , il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo
e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.
Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna
198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv.
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Testo completo

a seguente g ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO DIONIGI nato a CASAL DI PRINCIPE il 07/10/1962 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta avanzata nell'interesse di Dionigi Pacifico, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alile sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice , il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Il Tribunale ha spiegato che la storia associativa di Pacifico si diversificava avendo costui fatto parte fino all'inizio degli anni novanta del clan dei casalesi ed essendo poi transitato nel gruppo che metteva capo a De Falco, Esposito e La Torre.

La decisione che lo condannava per le tre vicende estorsive non aveva nessi di collegamento con la prima partecipazione al clan dei casalesi che si collocava tra il 1990 e il 1991 e la distanza temporale tra i fatti di almeno venti anni escludeva che si potesse prefigurare una programmazione unitaria di essi. Contrariamente il medesimo disegno criminoso sussisteva tra tre estorsioni indicate e la partecipazione al clan casalese nel periodo successivo, con la conseguente rideterminazione della pena in anni 21 mesi quattro di reclusione ed euro 21.200,00 di multa.

Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrynte al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 edtó laptassa delle ammende. Così deciso in R