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Ordinanza — n. 33212/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address police search record as a bar to bail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33212/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected alternative detention measures because the appellant was not found at his residence during a police search, a fact the appellant failed to address in his cassation request. The court ruled that the appellant's claim of working abroad was unsubstantiated and did not engage with the specific procedural bar established by the police report.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the cassation request fails to address a specific factual finding by the lower court that legally bars the requested measure, such as a police report of unsuccessful searches.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal alternative detention police search record procedural bar court costs and fine substantive evidence cassation review soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVIOLI STEPHANE nato il 19/05/1967 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova o in subordine della detenzione domiciliare presentata in favore di Gavioli Stephane, valorizzando che costui non era stato reperito presso il domicilio al momento di un controllo operato dalla P.S.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stato disposto il rigetto della richiesta. Egli era solito recarsi all'estero per ragioni di lavoro e per questo motivo non era stato reperito presso la sua abitazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, il verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria si ponesse COMn2 elemento ostativo alla concessione delle misure invocate. Il ricorso non si confronta con questo punto specifico della motivazione e afferma una attività lavorativa all'estero priva di riscontri risultando sul punto anche non autosufficiente. Per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i ionA spese processuali e ezzerzErrertg della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12