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Ordinanza — n. 33210/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33210/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU BRUNO nato a CAGLIARI il 21/12/1960 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari„ ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Bruno Orrù, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33210/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari„ ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Bruno Orrù, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale continuazione dell'esecuzione motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU BRUNO nato a CAGLIARI il 21/12/1960 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari„ ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Bruno Orrù, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argonrientativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Il giudice a quo ha evidenziato come la richiesta di applicazione della continuazione proponesse argomenti già respinti e oggetto di istanza respinta con ordinanza in data 29/12/2020, con la conseguenza che essa, ai sensi dell'ad 666 comma 2 cod. proc. pen.,. si sarebbe dovuta ritenere inammissibile. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e„ non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese t 1A processuali e «InterserraaRtto della somma di 3.000,00 euro aviassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggi