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Ordinanza — n. 33208/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error due to abbreviated trial reduction not applied to unified crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged an appellate order applying the continuation regime and sentencing rules for a unified crime. He argued that the court failed to apply the reduction for the abbreviated trial procedure because one of the constituent crimes had already been definitively judged under that regime. The court rejected this claim as unfounded, noting the order explicitly detailed the specific increases and reductions applied to the final sentence. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to a lack of convincing arguments refuting the stated reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 442 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.p.: An appeal alleging a violation of the law regarding the application of sentencing reductions for an abbreviated trial in a unified crime proceeding is inadmissible if the lower court's order explicitly demonstrates the calculation of increases and reductions, thereby refuting the alleged defect in motivation.

Parole chiave

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unified crime sentencing abbreviated trial reduction continuation regime inadmissible appeal defective motivation riduzione della pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.p.
Art. 671 c.p.p.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte\ d'assisel d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata nell'interesse di Vincenzo Scalera, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte\ d'assisel d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata nell'interesse di Vincenzo Scalera, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art 442 cod. proc. pen
Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e in particolare dell'art 442 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALERA VINCENZO nato a ALTAMURA il 20/05/1982 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte\ d'assisel d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata nell'interesse di Vincenzo Scalera, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, e rideterminava la pena.

2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e in particolare dell'art 442 cod. proc. pen. non essendo stata operata la riduzione per il rito abbreviato essendo stato definitivo uno dei due giudizi relativo al delitto unificato ex art 81 cpv cod. pien. con il rito abbreviato.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al fatto che la motivazione della decisione clà conto dell'intervenuta determinazione della pena previa riduzione per il reato unificato della diminuente del rito abbreviato. Si legge infatti che alla pena per il reato più grave di anni sette di reclusione si stima equo apportare l'aumento di un anno di reclusione. L'ordinanza contiene l'indicazione degli aumenti esplicitando che un anno di reclusione è apportato in aumento per il delitto di cui al capo D, mesi due giorni 15 per ciascuno dei reati di cui ai capi AeCe mesi uno per il capo B, per anni uno, mesi sei di reclusione su cui si opera la riduzione per il rito abbreviato, per una pena di parziale di anni uno di reclusione e complessiva di anni otto di reclusione.

Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto dEilla motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e1 ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 11 ricorr n e al pagamento delle spese processuali e obeergtetekenin della somma di 3.000,00 euÌr1fla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio