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Ordinanza — n. 33207/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33207/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo interposto da Giuseppe Falsone avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che gli aveva inibito l'acquisto di stampa a tiratura nazionale e in particolare della pagina del quotidiano il Corriere della sera che si occupava di un omicidio collegato al clan di cui il ricorrente era elemento apicale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo interposto da Giuseppe Falsone avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che gli aveva inibito l'acquisto di stampa a tiratura nazionale e in particolare della pagina del quotidiano il Corriere della sera che si occupava di un omicidio collegato al clan di cui il ricorrente era elemento apicale.

Parole chiave

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accesso dei giornalisti agli atti diritto di stampa punibilità dei mass media principio di pubblicità soppressione di documenti censure di diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970 avverso l'ordinanza del 19/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo interposto da Giuseppe Falsone avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara che gli aveva inibito l'acquisto di stampa a tiratura nazionale e in particolare della pagina del quotidiano il Corriere della sera che si occupava di un omicidio collegato al clan di cui il ricorrente era elemento apicale.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stata disposta la preclusione all'acquisto, non potendosi limitare il diritto all'informazione e alla conoscenza delle notizie giornalistiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, il provvedimento oggetto di reclamo fosse correttamente motivato anche in relazione al pericolo che attraverso la stampa, pure a tiratura nazionale, Falsone avesse contezza delle vicende del clan e potesse essere informato attraverso un canale che sarebbe stato non controllabile. Al fine dunque di evitare quanto indicato era stato disposto il provvedimento di inibizione che si sostanziava nella sola estrazione della pagina del quotidiano che si occupava del delitto in esame. Il ricorso non si confronta con il dato anzidetto e per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 1?../ spese processuali e 1971=Magszlz della somma di 3.000,00 euTh'Wla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i