Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already raised and rejected in the appellate proceedings. The appellant argued against the territorial court's finding of criminal fraud, but the court noted the lower courts provided exhaustive reasoning distinguishing criminal intent from civil misconduct. Consequently, the appeal failed to offer a specific legal critique required for admissibility, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already advanced and dismissed in the lower courts, failing to provide a specific legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI FABIO nato a GROTTERIA il 15/06/1971 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE AIPPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN MERITTO 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglíanze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argomentatívo tracciato dalla sentenza impugnata.
2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; .Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine alla responsabilità per la truffa contestata escludendo che la condotta posta in essere ncorrente potesse essere ricondotta ad un mero illecito civile.
La Corte territoriale confermando analoga valutazione del primo giudice rilevava come l'azione posta in essere dall'imputato (prima, durante e dopo la consegna della merce) fosse univocamente orientata a truffare il venditore e disvelasse un intento ingannatori° volto carpire la fiducia della vittima circa la positiva conclusione dell'affare (pagi. 4 della sentenza impugnata). Rispetto al percorso argomentativo emerso dal compendio motivazionale integrato, composto dalle due sentenze di merito le censure avanzate con il ricorso per Cessazione si rivelano non solo reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione, ma anche funzionali ad ottenere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
La sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende