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Ordinanza — n. 33201/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33201/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33201/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDARO SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1977 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argornentativo tracciato dalla sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33201/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa„ di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena reiterazione di reati penali sanzioni penali sanzione sostitutiva pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDARO SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1977 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argornentativo tracciato dalla sentenza impugnata.

2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine l'accertamento della responsabilità per i reati contestati ed alla definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al diniego dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, confermando analoga valutazione del giudice di primo grado, riteneva che le prove raccolte fossero univocamente indicative della consumazione dei reati contestati e che non si versasse nell'ipotesi di falso grossolano tenuto conto che la norma violata tutela la capacità decettiva della contraffazione che, nel caso in esame, - con valutazione di merito non suscettibile di revisione in sede di legittimità in quanto priva di vizi logici manifesti e decisivi - risultava ampiamente provata. Quanto all'attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte territoriale, con valutazione di merito ineccepibile, riteneva che il pregiudizio cagionato non fosse irrilevante.

Da ultimo: la Corte di appello riteneva che la pena inflitta fosse congrua tenuto conto dell'elevata capacità delinquere emersa per la biografia criminale dell'imputato, circostanza che, nella valutazione dei giudici di merito, ostava alla concessione delle invocate attenuanti generiche. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa„ di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle amm